Diritti degli animali
Pubblicato il 03/06/09 09:59 da Laura
Questo documento è stato solennemente proclamato a Parigi dall’UNESCO il 15 ottobre 1978.
Premessa
Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che la negazione e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana dei diritti all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi vengono commessi dall’uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l’educazione deve insegnare a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali sin dall’infanzia
SI PROCLAMA
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e a atti crudeli.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, essa deve essere istantanea, senza dolore né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico, e ha il diritto di riprodursi.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini didattici, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente a una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto a una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
b) L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a una alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà né dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
b) L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le scene di violenza delle quali gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine quello di mostrare una violazione dei diritti dell’animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
b) I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo